IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che con uno o piu' regolamenti  adottati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, si provvede al  riordino  delle  scuole  militari  e
degli istituti militari di formazione, in conformita' con  i  criteri
indicati dal comma 1 del citato articolo 11; 
  Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.  66,  recante  codice  dell'ordinamento  militare   e   successive
modificazioni,  di  seguito  denominato:   «codice   dell'ordinamento
militare»,  che   disciplinano,   rispettivamente,   l'organizzazione
formativa e addestrativa dell'Esercito  italiano  e  l'organizzazione
formativa della Marina militare; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento  militare
e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della  difesa
puo' sopprimere o riorganizzare,  con  proprio  decreto,  emanato  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  enti  e  organismi
nell'ambito del processo  di  ristrutturazione  delle  Forze  armate,
fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che
disciplina le  procedure  per  l'istituzione  e  la  soppressione  di
reparti dell'Arma dei carabinieri; 
  Visti gli articoli 156 e 278 del  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo  unico  dell'ordinamento
militare»,   che   disciplinano,   rispettivamente,   i   centri   di
addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli
enti e gli istituti di  istruzione  della  Marina  militare,  nonche'
l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti  di  istruzione
dell'Esercito italiano; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis,  comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni del medesimo  codice  dell'ordinamento  militare  e  del
testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento militare  possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese,
modificate, coordinate o  implementate  solo  in  modo  esplicito,  e
mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni  contenute  nel
codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle  competenti  Commissioni  parlamentari  di
Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28  maggio  e  29
maggio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   la
soppressione e la riorganizzazione, anche  mediante  ridenominazione,
delle scuole militari e degli istituti  militari  di  formazione,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)   per   «soppressione»,   qualsiasi   provvedimento   connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o  la
ridefinizione dell'organismo per altra missione; 
    b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso  alla
revisione,  all'integrazione  o   riconfigurazione   della   missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare  presso
altri organismi funzioni svolte da enti  soppressi  o  ridefiniti  ai
sensi del presente regolamento. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione, tra  l'altro,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189  del  14  agosto
          2012, e' il seguente: 
                «2. Con uno o piu' regolamenti adottati  su  proposta
          del Ministro  della  difesa  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione,  entro  180  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, si provvede al riordino delle scuole militari e  degli
          istituti  militari  di  formazione  in  conformita'  con  i
          criteri indicati al comma 1.». 
              Il  testo  degli  articoli  104  e  116   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare),  pubblicato  nel  Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio  2010,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 104. Organizzazione  formativa  e  addestrativa
          dell'Esercito italiano - 1.  L'organizzazione  addestrativa
          comprende: 
                  a) i seguenti istituti di formazione: 
                    1)  Comando  per  la  formazione  e   Scuola   di
          applicazione; 
                    2) Accademia militare di Modena; 
                    3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
                    4) Scuola militare «Nunziatella»; 
                    5) Scuola militare «Teulie'»; 
                    6)  Raggruppamento  unita'  addestrative  per  la
          formazione  dei  volontari  e  dipendenti   reggimenti   di
          addestramento dei volontari; 
                  b) i seguenti comandi d'Arma  che  assolvono  anche
          alla funzione addestrativa: 
                    1) Comando di artiglieria; 
                    2) Comando del genio; 
                    3) Comando logistico di proiezione; 
                    4) Comando artiglieria controaerei; 
                  c) le seguenti scuole di specializzazione: 
                    1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica; 
                    2) Scuola di amministrazione e commissariato; 
                    3) Scuola militare di sanita' e veterinaria; 
                  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano. 
              2. L'ordinamento e le funzioni degli  enti  di  cui  al
          comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente  libro
          e nel regolamento.» 
              «Art.  116.  Organizzazione  formativa   della   Marina
          militare - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa
          capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono: 
                a) l'Accademia navale; 
                b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»; 
                c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi; 
                d) le Scuole sottufficiali della Marina  militare  di
          Taranto e di La Maddalena; 
                e) il Centro addestramento e formazione del personale
          volontario della Marina militare. 
              2. Le articolazioni e compiti  degli  enti  di  cui  al
          comma 1  sono  disciplinati  nel  titolo  VI  del  presente
          libro.». 
              Il testo dell'art. 10,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: 
                «Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa. 
              1-2. (Omissis). 
              3. Il Ministro della difesa, altresi', puo'  sopprimere
          o riorganizzare, con proprio decreto, emanato  su  proposta
          del Capo di stato maggiore della difesa, enti  e  organismi
          nell'ambito del processo di  ristrutturazione  delle  Forze
          armate, fermo restando il disposto dell' art. 177.». 
              Il testo dell'art. 177 del citato  decreto  legislativo
          n. 66 del 2010 e' il seguente: 
                «Art.  177.  Procedure   per   l'istituzione   e   la
          soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri -  1.  Il
          Comandante   generale   istituisce   o   sopprime   comandi
          territoriali di livello non superiore a comando provinciale
          con propria determinazione,  previo  assenso  del  Ministro
          della difesa, che si pronuncia di concerto con il  Ministro
          dell'interno. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 11  della  legge  31
          marzo 2000, n.  78,  l'istituzione  o  la  soppressione  di
          comandi diversi da quelli di cui al  comma  1,  nei  limiti
          delle dotazioni di personale  previste  dalle  disposizioni
          vigenti,  e'  disposta  dal  Comandante  generale,   previo
          consenso del Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  con
          l'assenso del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno se si tratti di comandi che  svolgono
          servizi  o  attivita'  di  pubblica  sicurezza   e   ordine
          pubblico.». 
              Il testo degli articoli  156  e  278  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 90  del  2010  (Testo  unico
          delle disposizioni regolamentari in materia di  ordinamento
          militare, a norma dell'art.  14  della  legge  28  novembre
          2005, n. 246), pubblicato nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  18  giugno  2010,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 156. Centri di addestramento e formazione e  di
          selezione - 1. Il Centro  addestramento  e  formazione  del
          personale volontario  della  Marina  militare  ha  sede  in
          Taranto, e dipende dal Comando indicato con  determinazione
          del Capo di stato maggiore della Marina  militare.  Per  il
          servizio del reclutamento e per i movimenti  del  personale
          il  Centro  riceve  istruzioni  dall'Ufficio  generale  del
          personale. 
              2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede
          ad Ancona. 
              3.  I  Centri  di  addestramento  e  formazione  e   di
          selezione sono comandati da Ufficiali superiori  del  Corpo
          di stato maggiore della Marina militare.» 
              «Art. 278. Enti e istituti di istruzione  della  Marina
          militare - 1. Gli enti, comandi e  istituti  di  istruzione
          per   le   attivita'   di   addestramento,   aggiornamento,
          specializzazione,  qualificazione,  ricondizionamento   del
          personale della Marina  militare  e  per  le  attivita'  di
          studio e ricerca idrografica sono i seguenti: 
                a) Istituto idrografico della Marina militare; 
                b) Istituto per le telecomunicazioni e  l'elettronica
          della Marina militare «Giancarlo Vallauri»; 
                c) Centro addestramento e  formazione  del  personale
          volontario della Marina militare. 
              2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti  di  cui
          al comma 1 sono definiti con  determinazione  del  Capo  di
          stato maggiore della Marina militare.». 
              Il testo dell'art. 2267, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: 
                «Art. 2267. Abrogazione  per  nuova  regolamentazione
          della materia - 1. (Omissis). 
              2. Ai sensi dell' art. 13-bis, comma 4, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice  e
          del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese,
          modificate,  coordinate  o  implementate   solo   in   modo
          esplicito, e  mediante  intervento  avente  ad  oggetto  le
          disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.». 
              Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 2,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del  12  settembre
          1988, e' il seguente: 
                «Art. 13-bis. Chiarezza dei testi normativi. 
              1-2-3. (Omissis). 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
          di  indirizzo  e  coordinamento  per  assicurare  che   gli
          interventi normativi incidenti  sulle  materie  oggetto  di
          riordino, mediante l'adozione di codici e di  testi  unici,
          siano   attuati   esclusivamente   mediante   modifica    o
          integrazione    delle    disposizioni     contenute     nei
          corrispondenti codici e testi unici.» 
              «Art. 17. Regolamenti - 1. (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  2,  del   citato
          decreto-legge n. 95  del  2012  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.